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L'avvocato Risponde |
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| Mittente: Marco Ruffini |
Data: 16/12/2006 |
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| D. Vorrei sapere se la distanza dal confine da rispettare tra due
case a schiera è valida anche dietro un muro di confine. |
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| R. Dal quesito posto non è chiaro a quale muro di confine Ella si riferisca, se quello che unisce due abitazioni (avendo indicato la tipologia della c.d. “casa a schiera”) o quello che delimita la proprietà dell’intero lotto su cui sorge la costruzione.
Ciò premesso è comunque possibile fornirLe alcune indicazioni generali in tema di “distanze legali”.
La disciplina delle distanze nelle costruzioni è contenuta nell’art.843 codice civile in base al quale “le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Una distanza maggiore può essere stabilita nei regolamenti edilizi locali”.
La distanza minima tra due costruzioni è quindi fissata, ex lege, in tre metri ed i regolamenti edilizi locali possono solo aumentare tale distanza.
Qualora il muro dell’abitazione sia posto esattamente sul confine del lotto, al proprietario del fondo confinante è concessa la facoltà di rendere comune tale muro ( in tal caso dovrà contribuire pro quota alle spese sostenute per l’edificazione dello stesso) oppure costruire “in aderenza” al muro di confine esistente.
Tali ipotesi, previste dagli artt.874 e 877 c.c., costituiscono le uniche eccezioni al regime delle distanze legali previsto dal citato art.843 c.c.
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