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L'avvocato Risponde |
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| Mittente: Anonimo |
Data: 23/08/2004 |
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| D. Si desidera conoscere le linee fondamentali del contratto di formazione e lavoro. |
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| R. Il contratto di formazione e lavoro è un contratto a termine, per il quale è quindi prevista una durata massima, la cui finalità è quella di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Tale forma contrattuale è disciplinata dalla L.19/12/1984, n.863.
La prima condizione per la valida stipulazione di un simile contratto, è che il lavoratore non abbia superato i 32 anni di età.
Presupposto per la valida adozione di tale figura è il rispetto di un Progetto formativo approvato dalla Commissione regionale per l’Impiego, che deve prevedere, oltre ad una formazione di carattere pratico, anche un numero minimo di ore da destinarsi alla formazione teorica del lavoratore in materia di disciplina del rapporto, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
La figura contrattuale in esame si presenta veramente vantaggiosa sia per il datore di lavoro che per il lavoratore: il primo infatti gode di consistenti sgravi contributivi, il secondo ha la possibilità di fare un’esperienza diretta nel mondo del lavoro, completando la propria formazione anche dal punto di vista pratico.
L’art.3, comma 9, L.863/1984, prevede che in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi derivanti dal contratto, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della sua stipulazione; gravi sono in tal caso le conseguenze che ne derivano innanzitutto sul piano della disciplina del licenziamento: infatti trasformatosi il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, per inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi discendenti dal contratto di formazione e lavoro, il licenziamento potrà essere intimato al lavoratore solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
L’inosservanza più diffusa degli obblighi discendenti dal contratto di formazione e lavoro che determina la trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, è ravvisabile nella violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di formazione pratica e teorica del giovane lavoratore, qualificabile come vera e propria causa della fattispecie contrattuale in esame.
E che la formazione del lavoratore sia la vera e propria causa del contratto, lo si ravvisa anche nel fatto che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, qualora il giovane assunto possegga già, prima della stipulazione, quella professionalità che invece avrebbe dovuto acquisire attraverso il contratto di formazione e lavoro, quest’ultimo è privo di causa e si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Va comunque sottolineato che la laurea o il diploma di specializzazione o qualsiasi altro titolo di studio, non impediscono comunque la stipulazione del contratto di formazione e lavoro, poiché tale tipo di contratto ha la funzione di consentire l’acquisizione di un addestramento di carattere pratico, utile anche se il lavoratore già possegga le necessarie cognizioni teoriche connesse al possesso di un determinato titolo di studio. |
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