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L'avvocato Risponde |
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| Mittente: Giuseppe |
Data: 19/02/2003 |
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| D. InviandoLe quanto lasciato come volontà,in testamento
olografo,Le domando:possono le stesse ledere i diritti degli altri
eredi,non potendo di fatto godere o
disporre della propria quota in quanto
vincolate dall'onere posto ???
TESTO:...chiamo a succedere nella intera quota disponibile del mio
patrimonio mia figlia Elisa con l'onere di assistere vita natural durante
la sig.Ida ..e di lasciare che abiti per tutta la durata della sua vita
nell'appartamento di mia proprietà....
Le preciso che l'unico bene lasciato è
l'appartamento in questione,che gli eredi sono tre (compreso Elisa).
Che cosa possono fare gli altri eredi ?
Spero di essere stato chiaro nell'esporLe il quesito e ringraziandola per
la gentile risposta
cordiali saluti. Giuseppe |
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| R. Alla morte i diritti patrimoniali del defunto si trasmettono ai suoi successori potendosi l’eredità devolvere, ex art.457 c.c., per legge o per testamento. La devoluzione per legge a sua volta opera in due casi: in primo luogo, quando il de cuius non aveva fatto testamento succedendo in tal caso i suoi parenti, detti successori legittimi; oppure nel caso in cui il defunto aveva, disponendo del suo patrimonio per testamento, pregiudicato i diritti che la legge riserva a determinati parenti, detti legittimari. E’ questa l’ipotesi che si potrebbe verificare nel caso sottopostoci: con il testamento olografo da Lei redatto vengono trascurati determinati soggetti ai quali la legge riconosce il diritto di succederLe in una determinata quota dell’eredità (cd. quota di riserva). Tale quota infatti è attribuita per legge anche contro la volontà del defunto: pertanto oltre certi limiti l’individuo non può decidere a proprio piacimento a chi devolvere le proprie sostanze. Ai membri della sua famiglia che Le sopravvivono spetta quindi il diritto ad una quota del suo patrimonio indipendentemente dal loro eventuale stato di bisogno.
Ciò posto, agli eredi legittimari esclusi è data facoltà di impugnare il testamento per far valere i propri diritti ed ottenere la quota loro spettante. Si precisa altresì che, nel caso in oggetto, è individuabile l’apposizione di un onere all’istituzione di erede: il suo inadempimento, in linea di principio, non da luogo alla risoluzione della disposizione testamentaria, potendo comunque il beneficiario di tale onere (nel caso la sig.ra Ida) agire in giudizio per ottenere la sua esecuzione in forma specifica.
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