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L'avvocato Risponde |
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| Mittente: William |
Data: 19/02/2003 |
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| D. Spett.le Sig. Avvocato,
sono a richiederLe il procedimento per poter cambiare il cognome del
figlio (maggiorenne)con quello della madre.
Grazie per l'interessamento.
Distinti saluti.
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| R. In base al disposto dell’art.6 c.c. “ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito (…)”; il successivo art.262 c.c. prevede infatti che il figlio naturale assuma il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Il nostro ordinamento non ammette cambiamenti, aggiunte o rettifiche del nome (inteso come insieme di pronome e cognome) se non nei casi e con le formalità indicate dalla legge. A tal proposito è necessario segnalare il D.P.R. n.396 del 03/11/2000 il cui art.89 reca disposizioni concernenti le modificazioni di nome e cognome. Pertanto “chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.”
Nella domanda si dovrà indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
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